Regolamento “Frida”

  1. Tutte le donne che operano all’interno della Rete Nazionale Antiviolenza “Frida Kahlo” APS, a qualsiasi titolo, hanno il diritto e il dovere di collaborare e impegnarsi affinché la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne e la violenza di genere siano azioni centrali e concrete della vita associativa; sono chiamate ad agire in coerenza con i principi, i valori, le norme su cui si fonda la missione dell’Associazione, anche in termini metodologici; hanno la responsabilità di rispettare e tutelare l’immagine dell’Associazione, anche contrastando percezioni distorte o richieste improprie, per offrire all’interno e all’esterno un’immagine di qualità che possa promuovere fiducia, lealtà e senso di affidabilità.
  2. Frida riconosce e incentiva tutte le condizioni capaci di favorire l’efficace promozione e tutela dei diritti e dei doveri di tutte le donne che si affidano al Centro Antiviolenza, quali: l’informazione, l’orientamento, l’accompagnamento, le scelte responsabili, la riservatezza, la fiducia reciproca, l’equità, la personalizzazione degli interventi, la qualità professionale, l’empowerment, il lavoro per progetti personalizzati, la valutazione partecipata.
  3. Ogni donna che si rivolge a Frida ha diritto di essere rispettata in quanto persona, unica e distinta, e quindi a manifestare il proprio pensiero e le proprie scelte, sulla base di un’informazione obiettiva e completa sui rischi, le possibilità, i percorsi e le condizioni di efficacia delle soluzioni proposte e intraprese.
  4. La fruibilità delle conoscenze disponibili è nello stesso tempo un diritto della persona e un diritto-dovere delle socie, dell’équipe e delle consulenti di Frida, che si estrinsecano nella comunicazione reciproca, nella co-gestione della documentazione, nell’accessibilità alla stessa da parte della donna che ha intrapreso un percorso.
  5. Frida garantisce, ad ogni donna, risposte coerenti, nel rispetto dei principi di equità, giustizia ed etici in generale. Tutto ciò indipendentemente dalle condizioni economiche, culturali, sociali e personali della stessa.
  6. Alle diverse dimensioni dei bisogni deve corrispondere un impegno etico e professionale da parte di Frida per individuare le soluzioni più appropriate, sulla base delle conoscenze disponibili, condividendo responsabilmente la multidimensionalità dei problemi e delle soluzioni, da organizzare in progetti integrati e personalizzati di intervento.
  7. Le donne che sperimentano una relazione di aiuto devono poter contare su un costante impegno, da parte delle operatrici, delle consulenti e di qualsiasi persona che opera all’interno dei locali di Frida, alla riservatezza, al rispetto della personalità, dell’intimità, del proprio corpo, dei propri sentimenti, di quanto viene condiviso nel rapporto fiduciario tra la donna e la persona che l’accoglie.
  8. I diritti delle donne non vanno disgiunti da quelli delle loro figlie e dei loro figli. Pertanto, il progetto di autodeterminazione costruito da Frida insieme alla stessa donna deve tenere conto della necessità di offrire risposte integrate.
  9. Il ruolo di operatrice all’ascolto e all’accoglienza (d’ora in poi “operatrice”) può essere ricoperto in Frida solo dopo un’adeguata formazione in tema di prevenzione e contrasto della violenza di genere e della violenza maschile contro le donne e previa autorizzazione insindacabile del Consiglio Direttivo. L’operatrice, inoltre, si impegna ad aggiornare costantemente la propria formazione anche seguendo i corsi, percorsi e orientamenti che le vengono indicati dalla coordinatrice dell’équipe. 
  10. L’operatrice ha il dovere di adoperarsi per diffondere la corretta conoscenza del proprio ruolo e della propria formazione. Attraverso il suo apporto etico e la sua esperienza sul campo, deve contribuire allo sviluppo e al continuo aggiornamento delle buone prassi. Inoltre, consapevole del proprio ruolo, non deve sostituirsi alle altre figure professionali, né interferire con il loro operato.
  11. In considerazione della gravità e complessità dei vissuti e delle fragilità di cui si occupa, dell’evoluzione dei bisogni e della società, nonché del livello di stress cui sovente è sottoposta, l’operatrice ha il diritto-dovere di partecipare alla supervisione al fine di garantire prestazioni qualificate.
  12. È parte intrinseca della professionalità dell’équipe di Frida la valutazione condivisa dell’appropriatezza e dell’efficacia dei propri interventi, specie nei casi in cui risulta complessa la valutazione di esito, al fine di assicurare il maggior benessere possibile alle donne che frequentano il Centro Antiviolenza e di evitare interventi impropri.
  13. L’operatrice, anche in caso di divergenze di opinioni con le colleghe, ha il massimo rispetto dell’équipe cui appartiene ed è tenuta a solidarizzare con la stessa.
  14. Chiunque operi, a vario titolo, all’interno di Frida deve avere massimo rispetto delle Istituzioni a livello locale, nazionale e internazionale, al fine di condividere buone prassi. Ogni intervento professionale è limitato e attinente alle proprie competenze. Questo implica la necessità di avere consapevolezza che alcune situazioni, per produrre interventi efficaci, richiedono il sapere di altre professionalità con le quali Frida intende dialogare e collaborare. 
  15. Nel lavoro di rete, le operatrici di Frida cooperano con altre e altri professionisti per mettere a disposizione la propria esperienza e la propria conoscenza al fine di contribuire al miglior utilizzo delle risorse a disposizione.
  16. La socia potrà partecipare, in nome e per conto di Frida, a qualunque evento, incontro, riunione, et similia, solo se autorizzata di volta in volta dalla Presidente o dal Consiglio Direttivo. In caso di partecipazione, dovrà fornire una restituzione dei contenuti dell’incontro.
  17. La socia è tenuta a rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; versare la quota sociale entro la scadenza indicata; mantenere una irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività di Frida e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo delle persone associate mantenere una condotta di rispetto verso tutte le socie, oltre che verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature. 
  18. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
  19. La qualifica di socia si perde in base a quanto stabilito negli artt. 9 e 10 dello Statuto dell’Associazione. 
  20. Tutte coloro che operano all’interno di Frida, a qualsiasi titolo, sono tenute a sottoscrivere e rispettare l’impegno di privacy.

 

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